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INNOVAZIONE NEL RISCALDAMENTO E NELLA CLIMATIZZAZIONE

INCENTIVI E DETRAZIONI FISCALI

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CLASSE ENERGETICA A+
Nel 2015 l’Unione Europea ha emesso quattro regolamenti fondamentali per gli apparecchi a riscaldamento (regolamenti ErP), in cui sono inclusi
anche caldaie, stufe e caminetti a pellet e a legna.
L’obiettivo di questi regolamenti è introdurre nel mercato europeo solo prodotti “di ultima generazione”, che saranno obbligatoriamente corredati
di un’apposita etichetta energetica informativa (Energy Labelling) con la relativa classe energetica.
Per quanto riguarda i prodotti a biomassa, i Regolamenti ErP entreranno in vigore nei 28 paesi dell’UE e in tutti i Paesi SEE (Spazio Economico
Europeo) con le seguenti decorrenze:
per le caldaie a biomassa l’obbligo di etichettatura è entrato in vigore il 1° aprile 2017 (Regolamento UE 2015/1187);
per gli apparecchi domestici a biomassa, quindi per le stufe e caminetti a pellet o legna, l’obbligo dell’etichettatura scatterà dal 1° gennaio 2018 (Regolamento UE 2015/1186).
Nell’etichetta deve essere evidenziata la CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA espressa in lettere secondo una scala che va da G ad A++.
La classe di efficienza energetica cui appartiene una stufa a pellet è legata all’indice di efficienza energetica (EEI) calcolato sulla base delle prestazioni energetiche dell’apparecchio stesso a potenza parziale e nominale e dai consumi elettrici a potenza parziale, nominale ed in stand-by.
Il calcolo dell’indice di efficienza energetico è inoltre oggettivo, poichè segue formule matematiche sulla base dei valori di rendimento e potenza dei test di omologazione dei laboratori accreditate ed eventualmente di misure supplementari.

 

DETRAZIONI FISCALI
Scegliere un generatore di calore altamente performante è una scelta rispettosa dell’ambiente e per questo incentivata con una serie di misure fiscali da parte dello Stato.

Le detrazioni per l’acquisto di stufe a pellet o di stufe a legna, più volte prorogate nel corso degli anni, consistono in una detrazione Irpef distribuita in 10 anni.
Si accede alla detrazione fiscale se l’acquisto rientra in un progetto per due tipologie di intervento:
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
La detrazione del 50% si applica nel caso di acquisto di un generatore di calore, che sia in grado di diminuire le emissioni e a migliorare il risparmio energetico dell’edificio. Sul prezzo di acquisto viene applicata una detrazione Irpef pari al 50%, che verrà erogata in 10 rate annuali. È agevolabile soltanto l’acquisto di prodotti particolarmente performanti, che abbiano un rendimento minimo non inferiore al 70%.
Acquistando un prodotto a biomassa con rendimento minimo al 70% non sono necessarie opere edilizie.
Per ottenere questa detrazione, accanto alla fattura di acquisto della stufa, va presentata anche una dichiarazione del produttore che attesta le sue prestazioni.
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
La detrazione del 65% è prevista se il prodotto acquistato ha un rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 della norma europea EN 303-5, ovvero superiore all’85% e soddisfi i requisiti di emissione richiesti.
Possono usufruirne tutti i contribuenti che possiedono l’immobile oggetto dell’intervento e i familiari conviventi che sostengono la spesa.

 

CONTO TERMICO
Il conto termico non è una detrazione fiscale ma un INCENTIVO gestito dal G.S.E. (Gestore dei Servizi Energetici) che copre fino al 65% delle spese.
Se l’acquisto del generatore di calore avviene in sostituzione di un apparecchio per il riscaldamento obsoleto e poco performante, è possibile accedere ai contributi del Conto Termico. Si tratta di un contributo in denaro, che può arrivare, per le stufe, fino ai 2.300 euro e viene erogato in un’unica soluzione, dopo due mesi dall’approvazione della domanda.
La richiesta va effettuata online presso il sito del GSE, entro 60 giorni dalla data di conclusione dell’intervento. Va presentata, tra gli altri, anche la certificazione di smaltimento del vecchio apparecchio.
I requisiti per accedere al Conto Termico sono particolarmente restrittivi, soprattutto per rendimenti ed emissioni.
La sostituzione di caldaie e stufe e di pompe di calore poco performanti, installazione di collettori solari o di sistemi ibridi a pompe di calore rientrano nella CATEGORIA 2: interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza (Art.4, comma 2 del DM 16.02.2016)